Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nei giorni scorsi ci siamo misurate con quello che è un tema caldo dell’attualità da quotidiano, ovvero l’immigrazione clandestina. Agli occhi di tutti l’immigrazione clandestina è l’ormai arcinota traversata del Meditteraneo in cerca di fortuna, ma vi è un intero mondo dietro questa immagine, penalmente sanzionato, che è il favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Cercheremo, nelle prossime righe, di mettere un po’ di chiarezza e farlo emergere.

Il D. Lgs. 286/98 (testo unico sull’immigrazione T.U.I.) all’art. 12 disciplina la materia del favoreggiamento e punisce in modo esemplare “chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato”. Nell’ipotesi base, infatti, il reato è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa di 15.000€ per persona trasportata, mentre l’ipotesi monoaggravata di cui al co. 3 (per numero di persone, per la messa in pericolo della persona trasportata o la disumanizzazione della stessa, per l’utilizzo di armi o documenti contraffatti o servizi internazionali di trasporto)  è punita con la reclusione da 5 a 15 anni e la multa di 15.000€ per ogni persona trasportata, pena aumentata ulteriormente ai commi 3 bis, 3 ter  e 3 quater per la presenza di più aggravanti.

Anche la procedura è applicata in modo rigoroso: l’articolo impone agli operanti l’arresto in flagranza di reato ed è disposta la misura cautelare della custodia in carcere a meno che non sia provata l’assoluta assenza di esigenze cautelari (applicazione della misura custodiale in modo inverso rispetto a quella “da codice” che la prevede come extrema ratio solo se nessun’altra misura può essere sufficientemente garanzia per le esigenze cautelari).

Tutto ciò che ha a che fare, quindi, con il trasporto e il viaggio che noi tutti immaginiamo quando parliamo di immigrazione clandestina è punito in modo fermo dalla normativa in esame, ma non pochi sono i profili critici della disciplina. Quelli che ci siamo trovate ad analizzare sono soprattutto sono la consanguineità tra trasportato e imputato, nonché la rilevanza di qualsiasi condotta inerente il viaggio, anche quelle con un rilievo minimo.

Essendo un reato di pericolo la legge non richiede che il fatto si compia, ovvero che la persona trasportata arrivi in Italia: il reato sussiste anche se il viaggio non viene compiuto o viene interrotto.

Da ciò consegue che ogni contatto telefonico, ogni comunicazione che possa avere un legame col viaggio diventa automaticamente fatto criminoso, a patto che sia commesso in Italia.

Ma non è tutto, infatti non solo chi organizza e promuove “il viaggio” è punito penalmente, bensì anche tutti coloro che, nel territorio dello Stato, aiutano in qualche modo il soggiorno dello straniero irregolarmente soggiornante.

È punito, dunque, con la reclusione fino a 4 anni e la multa fino a 15.000€ “chiunque favorisce la permanenza di questi (soggetti entrati nel territorio dello Stato illegalmente e soggiornanti senza permesso di soggiorno) nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Addirittura, con una pena da sei mesi a tre anni, viene punito anche “chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula del contratto di locazione”. Conseguenza ulteriore dettata dal comma 5 bis è la confisca dell’immobile.

Una disciplina decisamente ferrea, applicata in modo rigoroso e penetrante che lotta, dall’interno, il fenomeno dell’immigrazione clandestina, già esistente da lunga data e che ha mietuto, nel tempo, un notevole numero di condannati.

link al nostro caso: https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2019/10/29/news/prostituzione-e-riti-woodoo-tre-condanne-1.37807573

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