Rito abbreviato: istruzioni per l’uso.

Molto spesso si legge sulle pagine di cronaca nera che l’imputato ha scelto il rito abbreviato e sempre tale scelta è connotata da un’aura di negatività poiché spesso la si associa esclusivamente allo sconto della pena che essa comporta. Ma il rito abbreviato è qualcosa di più che uno sconto di pena, e pare di fondamentale importanza capire in cosa consista per poter debellare quella negatività da cui è circondato.

Il rito abbreviato, innanzitutto, è una scelta dell’imputato ed è insindacabile. Se è vero, poi, che da un lato consente una riduzione della pena di un terzo “secco” (ovvero non in misura maggiore né minore, ma di un terzo preciso) per i delitti e della metà per le contravvenzioni, è altrettanto vero che dall’altro contrae fortemente il diritto di difesa dell’imputato. Scegliere il rito abbreviato vuol dire rinunciare al processo (quello dei film americani, per intenderci, con testimoni, P.M. che fa la sua requisitoria e infine arringa del difensore, manca solo la giuria popolare che, in Italia, è prevista solo per poche fattispecie di reato) e a ogni tipo di difesa che non sia documentale (il difensore può, prima di chiedere il rito abbreviato, depositare indagini difensive o documenti a discarico): il processo si celebrerà sulla base degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Un do ut des non indifferente, poiché un terzo di della pena non è riduzione da poco, ma ampia è la rinuncia dell’imputato, che si priva di qualsiasi tipo di contradditorio probatorio, poichè nel fascicolo dell’accusa difficilmente si troveranno elementi a discarico.

La scelta del rito abbreviato non è connotata obbligatoriamente da colpevolezza, ma i ragionamenti sottesi possono essere i più svariati e vengono fatti caso per caso dal legale che segue il caso in sinergia con l’assistito. Certo è che non può e non deve essere associato solo ed esclusivamente alla riduzione di pena che comporta poiché questa visione limita e si dimentica del forte sacrificio processuale che compie l’imputato scegliendolo. Proprio sulla base di tale contrazione del diritto di difesa e dell’evidente risparmio (in termini sia economici che di risorse) il legislatore ha stabilito il tanto criticato sconto della pena.

Si ricordi, peraltro, che, recentemente, con la Legge 33/2019 è stato fatto divieto di accedere al rito abbreviato a tutti gli imputati accusati di reati puniti nel massimo con l’ergastolo. Precedentemente a tale riforma, la pena dell’ergastolo veniva commutata con la reclusione ad anni trenta e quella dell’ergastolo con isolamento diurno con l’ergastolo.

Esiste, poi, un particolare tipo di rito abbreviato, cosiddetto “condizionato” poiché l’imputato condiziona la sua scelta processuale a un’integrazione probatoria da esso proveniente. Esemplificando, l’imputato potrebbe chiedere di essere ammesso al rito abbreviato a patto che venga escusso un particolare testimone (facoltà non possibile nel cosiddetto abbreviato “semplice”). La riduzione della pena è la medesima, il Pubblico Ministero può chiedere prova a contrario ma, mentre il rito abbreviato “semplice” è una scelta dell’imputato che non può essere in alcun modo contestata né dal P.M. né dal Giudice, il rito abbreviato condizionato è soggetto ad accoglimento da parte del Giudice che verifica che la richiesta non pregiudichi quell’economia processuale che il rito alternativo dovrebbe garantire. In poche parole, se il Giudice ritiene che le prove richieste dall’imputato non comportino particolari lungaggini processuali accoglierà il rito alternativo, in caso contrario aprirà il dibattimento e il processo si celebrerà con il rito ordinario.

Leave a Comment