Patteggiamento: istruzioni per l’uso.
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo connotato da due peculiarità: da un lato la riduzione fino a un terzo della pena, dall’altro l’accordo sulla pena stessa senza che venga celebrato alcun processo.
La proposta può venire dal Pubblico Ministero ovvero dall’indagato/imputato, che sono le due parti coinvolte nell’applicazione della pena. Una volta trovato l’accordo (che non copre le sanzioni amministrative accessorie che, invece, verranno irrogate direttamente dal Giudice), imputato e P.M. lo sottopongono al vaglio del Giudice, il quale deve compiere una doppia valutazione, una positiva e una negativa.
Da un lato, infatti, il Giudice dovrà verificare che si sia raggiunto l’accordo e che questo non violi il dettato normativo in termini di quantum della pena, dall’altro dovrà verificare che non vi siano cause di non punibilità o altri elementi per cui dovrebbe procedere con una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (ovvero prima del giudizio). Una volta verificati questi due elementi, il Giudice emetterà una sentenza in cui prende atto dell’accordo ed, eventualmente, determinerà le sanzioni amministrative accessorie ovvero disporrà distruzione (si pensi agli stupefacenti) e confisca (si pensi all’autovettura in caso di guida in stato di ebbrezza con valore superiore alla soglia di 1,5 g/l) dei corpi di reato.
L’accordo può essere subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena e, una volta emessa, la sentenza di patteggiamento diverrà definitiva in 15 giorni e non soggetta ad appello (resta sempre ricorribile per Cassazione per vizi di procedura). Con la scelta del patteggiamento si estromette l’eventuale parte civile, anche se già costituita, restando ferma la liquidazione delle spese di giudizio per il suo legale.