Decreto penale di condanna: istruzioni per l’uso.
Spesso capita che chi riceve un decreto penale di condanna nemmeno sapesse di essere indagato. In effetti, con il decreto penale, questo stesso atto è il primo che rende consapevole l’imputato della sua situazione di persona sottoposta ad indagini.
Ma andiamo con ordine, che cos’è un decreto penale di condanna?
Il decreto penale di condanna è una sorta di “sentenza di condanna” emessa senza che vi sia stato alcun processo. Il pubblico ministero, appresa dalle forze dell’ordine la notizia di reato, potrebbe notare di essere in presenza di un caso/reato a dimostrazione talmente chiara e documentale di non aver bisogno di alcun tipo di indagini (l’esempio tipico è la guida in stato di ebbrezza documentata dagli scontrini o dagli esami del sangue).
In questo caso, non procede facendo ulteriori accertamenti o emettendo avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma chiede direttamente al Giudice per le indagini preliminari di emettere un decreto penale di condanna indicando le prove e la pena da infliggere. Il Giudice prende atto ed emette un decreto che null’altro è che la condanna per un determinato fatto/reato: la pena che dovrebbe essere inflitta a seguito di un processo vero e proprio viene ridotta sino alla metà e l’eventuale pena detentiva viene convertita in pena pecuniaria. Il risultato sarà una condanna “in soldi”. Il decreto penale, una volta emesso, viene notificato all’imputato il quale si vede recapitare una vera e propria sentenza di condanna senza contraddittorio.
E una volta ricevuto questo decreto, si diventa pregiudicati?
Ovviamente non è plausibile che esista una sentenza di condanna emessa senza il contraddittorio, per cui l’imputato, una volta ricevuto il decreto penale di condanna può, se ritiene, opporsi e chiedere che venga iniziato un vero processo. L’imputato, infatti, ha 15 giorni per decidere se pagare il decreto penale ovvero chiedere un processo, da celebrarsi a sua scelta nelle forme ordinarie ovvero attraverso la scelta di un rito alternativo. Con l’opposizione, dunque, il diritto di difesa si espande di nuovo nel suo più ampio spettro e conferisce all’imputato la facoltà di scegliere come condurre il processo e in che modo essere giudicato, ovviamente perdendo lo sconto di metà della pena, riservato solo al decreto penale.